Convenzione
Art. 20
PROFESSIONI E RICERCATORI
In vigore dal 24 gen 1992
PROFESSIONI E RICERCATORI
1. Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni ricevute come corrispettivo di lavori di ricerca intrapresi non nel pubblico interesse ma principalmente al fine di realizzare un beneficio particolare a favore di una o più persone determinate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-20