Convenzione
Art. 19
FUNZIONI PUBBLICHE
In vigore dal 24 gen 1992
FUNZIONI PUBBLICHE
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato nel quale i servizi sono resi se il beneficiario della remunerazione è un residente di questo Stato:
i) che abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità dell'altro Stato, o
ii) che senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente lo- cale, (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni.
3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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