Convenzione

Art. 23

PATRIMONIO

In vigore dal 24 gen 1992
PATRIMONIO 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all', posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-23

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PATRIMONIO (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo