Convenzione

Art. 28

ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE

In vigore dal 24 gen 1992
ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE Le disposizioni dell' della Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958, il cui testo è il seguente, restano in vigore: " 1. Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione delle imposte che fanno oggetto della presente Convenzione, nonché degli interessi, delle spese, dei supplementi e maggiorazioni di imposte. 2. Le autorità fiscali dello Stato richiesto di prestare aiuto ed assistenza all'altro Stato procederanno alla riscossione secondo le regole applicabili alla riscossione dei propri crediti fiscali della medesima natura. I crediti fiscali da riscuotere non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato richiesto. 3. Gli atti e le misure d'esecuzione avranno luogo dietro produzione di una copia ufficiale dei titoli esecutivi ed eventualmente delle decisioni passate in forza di cosa giudicata. 4. Per quanto riguarda i crediti fiscali che sono ancora passibili di ricorsi, lo Stato creditore, per la salvaguardia dei suoi diritti, può richiedere all'altro Stato di notificare al debitore un'intimazione o un titolo di riscossione. Le contestazioni concernenti la fondatezza dei reclami che hanno motivato la notificazione non possono essere portate che innanzi alla competente giurisdizione dello Stato richiedente".
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