Convenzione

Art. 31

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 24 gen 1992
ENTRATA IN VIGORE 1. Ciascuno Stato notificherà all'altro il compimento delle proce- dure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successuvi a quello nel corso del quale sia intervenuta l'ultima di dette notificazioni. 2. Le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta: a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle somme poste in pagamento o imponibili alla data d'entrata in vigore della Convenzione; b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare nel corso del quale la Convenzione è entrata in vigore o imputabili all'esercizio contabile aperto nel corso di detto anno. c) per quanto concerne l'imposta sul patrimonio agli elmenti di patrimonio posseduti al 1° gennaio dell'anno solare nel corso del quale la Convenzione è entrata in vigore. 3. Ad eccezione delle disposizioni dei suoi la Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958 tra la Francia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sui redditi e sul patrimonio, nonché l'Accordo aggiuntivo a detta Convenzione e il suo Protocollo del 6 dicembre 1965 cesseranno di applicarsi a qualsiasi imposta francese o italiana per la quale la presente Convenzione produce i suoi effetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo