Convenzione
Art. 29
FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI
In vigore dal 24 gen 1992
FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche ed i loro domestici privati, i membri delle sedi consolari, nonché i membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in virtù sia delle norme generali del diritto internazionale sia delle disposizioni di accordi particolari.
2. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, nè alle persone che sono membri d'una missione diplomatica o di una sede consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, quando esse si trovino nel territorio di uno Stato e non siano considerate residenti dell'uno o dell'altro Stato in materia di imposte sul reddito o sul patrimonio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-29