Convenzione
Art. 22
ALTRI REDDITI
In vigore dal 24 gen 1992
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di un residente di uno Stato, non trattati negli altri articoli della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito che non sono trattati negli altri articoli della presente Convenzione sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-22