Convenzione
Art. 17
ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 24 gen 1992
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. Quando un artista o uno sportivo, residente di uno Stato ritrae dall'altro Stato redditi relativi a prestazioni che non sono indipendenti dalla sua notorietà professionale, tali redditi sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi di cui al paragrafo 1 sono attribuiti non all'artista stesso o allo sportivo, ma ad altre persone detti redditi, nonostante le disposizioni degli , sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o gli utili, nonché gli stipendi, i salari e gli altri redditi similari che un artista dello spettacolo o uno sportivo, residente di uno Stato, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte, in tale qualità, nell'altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato se dette prestazioni svolte nell'altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, di una delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o di un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia) o di un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia), ovvero di una loro persona giuridica di diritto pubblico.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando i redditi derivanti da attività che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente e in tale qualità in uno Stato sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi ma ad un'altra persona, detti redditi sono imponibili soltanto, nonostante le disposizioni degli , nell'altro Stato se detta altra persona è finanziata in gran parte con fondi pubblici di detto altro Stato, di una suddivisione politica o amministrativa o di un ente locale di detto Stato (per quanto riguarda l'Italia) o di un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o da una loro persona giuridica di diritto pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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