Convenzione

Art. 16

DIRIGENTI DI SOCIETÀ E MEMBRI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE O DEI COLLEGI SINDACALI

In vigore dal 24 gen 1992
DIRIGENTI DI SOCIETÀ E MEMBRI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE O DEI COLLEGI SINDACALI 1. I gettoni di presenza e le altre retribuzioni ricevuti da un residente di uno Stato che esercita funzioni di direzione o di gestione in una società residente dell'altro Stato, o che è membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono imponibili in detto altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le retribuzioni sopra citate che sono ricevute da persone che esercitano funzioni effettive e permanenti in una stabile organizzazione situata nello Stato diverso da quello in cui la società è residente e che sono prese a carico della stabile organizzazione sono imponibili in detto altro Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
DIRIGENTI DI SOCIETÀ E MEMBRI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE O DEI COLLEGI SINDACALI (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo