Art. 16 · DIRIGENTI DI SOCIETÀ E MEMBRI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE O DEI COLLEGI SINDACALI
Convenzione

Art. 16

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DIRIGENTI DI SOCIETÀ E MEMBRI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE O DEI COLLEGI SINDACALI

In vigore dal 24 gen 1992
DIRIGENTI DI SOCIETÀ E MEMBRI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE O DEI COLLEGI SINDACALI 1. I gettoni di presenza e le altre retribuzioni ricevuti da un residente di uno Stato che esercita funzioni di direzione o di gestione in una società residente dell'altro Stato, o che è membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono imponibili in detto altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le retribuzioni sopra citate che sono ricevute da persone che esercitano funzioni effettive e permanenti in una stabile organizzazione situata nello Stato diverso da quello in cui la società è residente e che sono prese a carico della stabile organizzazione sono imponibili in detto altro Stato.
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