Convenzione
Art. 18
PENSIONI
In vigore dal 24 gen 1992
PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-18