Art. 23 · PATRIMONIO
Convenzione

Art. 23

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PATRIMONIO

In vigore dal 24 gen 1992
PATRIMONIO 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all', posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-23