Art. 21 · STUDENTI
Convenzione

Art. 21

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STUDENTI

In vigore dal 24 gen 1992
STUDENTI Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-21