ConvenzioneTitolo III

Art. 22

Perizie medico-legali

In vigore dal 18 ago 1991
1. L'istituzione competente di uno Stato contraente, su richiesta dell'istituzione competente dell'altro Stato, è tenuta ad effettuare nei confronti dei beneficiari che si trovano nel territorio del proprio Stato, gli accertamenti medico-legali necessari per la concessione, da parte dell'istituzione richiedente, delle prestazioni di cui alla presente convenzione. 2. Gli accertamenti medico-legali effettuati ai sensi del presente articolo rivestono carattere riservato.
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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-22

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Perizie medico-legali (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo