Convenzione›Titolo III
Art. 25
Verifica e revisione
In vigore dal 18 ago 1991
Le parti contraenti convengono di verificare le condizioni di equilibrio delle obbligazioni reciprocamente assunte allo scadere di tre anni dall'entrata in vigore della convenzione e sulla base dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione e dei risultati conseguiti. Convengono, altresì, di procedere, al momento opportuno, alla revisione della convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-25