ConvenzioneTitolo III

Art. 21

Presentazione di domande, istanze, documenti e ricorsi

In vigore dal 18 ago 1991
1. Le domande, istanze o ricorsi che debbono essere presentati entro un termine alle autorità competenti e alle istituzioni di uno Stato contraente hanno lo stesso valore se sono presentate entro lo stesso termine alle autorità competenti o alle istituzioni dell'altro Stato. 2. L'autorità o l'istituzione che riceve i documenti li verifica secondo le norme che saranno stabilite nell'accordo amministrativo, rilascerà ricevuta all'interessato e trasmetterà senza indugio la documentazione all'autorità competente o all'istituzione dell'altro Stato. 3. Le domande, istanze o ricorsi presentati in uno o nell'altro Stato in conformità con le disposizioni del presente articolo, non potranno essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato. 4. La domanda di prestazioni presentata all'istituzione competente di uno Stato contraente sarà considerata come domanda presentata all'istituzione competente dell'altro Stato, sempre che il lavoratore chieda esplicitamente la concessione delle prestazioni spettanti ai sensi della legislazione dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-21

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