ConvenzioneTitolo III

Art. 19

Scambio di informazioni

In vigore dal 18 ago 1991
1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti si comunicano tutte le informazioni concernenti leggi, regolamenti e ogni altro provvedimento che possano influire sulla applicazione della presente convenzione. 2. Le istituzioni competenti dei due Stati contraenti si comunicano tutte le informazioni necessarie alla applicazione della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-19

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