ConvenzioneTitolo III

Art. 20

Pagamento delle prestazioni

In vigore dal 18 ago 1991
1. Le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente effettueranno direttamente i pagamenti delle prestazioni dovute ai beneficiari residenti nell'altro Stato contraente. 2. Le istituzioni debitrici di prestazioni si libereranno validamente delle obbligazioni effettuando i pagamenti nella moneta del proprio Stato.
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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-20

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