Convenzione›Titolo III
Art. 18
Commissione mista
In vigore dal 18 ago 1991
1. Se lo riterranno opportuno, le parti contraenti potranno istituire una commissione mista di esperti, composta da rappresentanti delle parti stesse, che avrà le seguenti funzioni:
a) verificare l'applicazione della presente convenzione e degli accordi amministrativi;
b) concordare e disporre tutti i procedimenti amministrativi e l'uso di formulari idonei per una maggiore efficacia, semplificazione e rapidità nell'applicazione delle disposizioni menzionate;
c) dare pareri alle autorità competenti quando queste lo richiedono o di propria iniziativa, relativamente alla applicazione di detti atti;
d) proporre ai rispettivi Governi, attraverso le autorità competenti, le eventuali modifiche, miglioramenti e norme complementari degli atti citati, al fine di ottenere il costante aggiornamento e perfezionamento della normativa in vigore;
e) realizzare ogni altra funzione relativa alla applicazione e alla interpretazione della convenzione.
2. La commissione mista potrà riunirsi in Italia o in Venezuela.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-18