Convenzione›Titolo II
Art. 13
Aggravamento di una malattia professionale
In vigore dal 18 ago 1991
In caso di aggravamento di una malattia professionale, per la quale un lavoratore ha beneficiato o beneficia di un indennizzo ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, se il beneficiario risiede nel territorio dell'altro Stato, sono applicabili le seguenti disposizioni:
A) se il lavoratore non ha svolto, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, un'attività professionale suscettibile di causare o aggravare la malattia in questione, l'istituzione competente del primo Stato sarà tenuta a farsi carico dell'onere delle prestazioni tenendo conto dell'aggravamento in base alle disposizioni della legislazione che essa applica;
B) se il lavoratore ha svolto una attività sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, suscettibile di causare o aggravare la malattia in questione, l'istituzione competente del primo Stato sarà tenuta a farsi carico delle prestazioni, senza tener conto dell'aggravamento, in base alle disposizioni della legislazione che essa applica.
L'istituzione competente del secondo Stato concederà al lavoratore un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero spettate prima dell'aggravamento. Tale supplemento sarà concesso in base alle disposizioni della legislazione del secondo Stato, come se la malattia considerata fosse sorta sotto la legislazione di questo Stato.
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