ConvenzioneTitolo III

Art. 17

Accordi amministrativi

In vigore dal 18 ago 1991
Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in accordi di natura amministrativa le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-17

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Accordi amministrativi (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo