Convenzione›Titolo III
Art. 17
17 / 26Accordi amministrativi
In vigore dal 18 ago 1991
Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in accordi di natura amministrativa le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-17