Convenzione›Titolo III
Art. 24
Soluzione delle controversie
In vigore dal 18 ago 1991
Le controversie che possono nascere nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione saranno risolte per quanto possibile dalle autorità competenti delle due parti. Le controversie che persistono saranno risolte per via diplomatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-24