Art. 22 · Perizie medico-legali
ConvenzioneTitolo III

Art. 22

22 / 26

Perizie medico-legali

In vigore dal 18 ago 1991
1. L'istituzione competente di uno Stato contraente, su richiesta dell'istituzione competente dell'altro Stato, è tenuta ad effettuare nei confronti dei beneficiari che si trovano nel territorio del proprio Stato, gli accertamenti medico-legali necessari per la concessione, da parte dell'istituzione richiedente, delle prestazioni di cui alla presente convenzione. 2. Gli accertamenti medico-legali effettuati ai sensi del presente articolo rivestono carattere riservato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-22