Convenzione›Titolo III
Art. 22
22 / 26Perizie medico-legali
In vigore dal 18 ago 1991
1. L'istituzione competente di uno Stato contraente, su richiesta dell'istituzione competente dell'altro Stato, è tenuta ad effettuare nei confronti dei beneficiari che si trovano nel territorio del proprio Stato, gli accertamenti medico-legali necessari per la concessione, da parte dell'istituzione richiedente, delle prestazioni di cui alla presente convenzione.
2. Gli accertamenti medico-legali effettuati ai sensi del presente articolo rivestono carattere riservato.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-22