Art. 19

LEGGE 8 marzo 1991, n. 81

In vigore dal 31 mar 1991
Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza 1. Per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Note all': - L'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, è così formulato: "Art. 123. - Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore. Oltre quanto è disposto dall', la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume. La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente". - Il testo dell'art. 238 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1z940, è il seguente: "Art. 238. - Agli effetti dell'applicazione dell'art. 123 della legge i maestri di sci sono equiparati alle guide alpine. Oltre all'esame di cui al n. 2 del precedente articolo, essi debbono esibire un certificato di idoneità a tale professione da rilasciarsi dalla federazione italiana sport invernali".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-03-08;81#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 8 marzo 1991, n. 81 (Art. 19 Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.) — Testo vigente | Portale Normativo