Art. 19
LEGGE 8 marzo 1991, n. 81
In vigore dal 31 mar 1991
Esclusione della necessità della licenza
di pubblica sicurezza
1. Per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Note all':
- L'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, è così formulato:
"Art. 123. - Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore.
Oltre quanto è disposto dall', la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.
La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente".
- Il testo dell'art. 238 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1z940, è il seguente:
"Art. 238. - Agli effetti dell'applicazione dell'art. 123 della legge i maestri di sci sono equiparati alle guide alpine.
Oltre all'esame di cui al n. 2 del precedente articolo, essi debbono esibire un certificato di idoneità a tale professione da rilasciarsi dalla federazione italiana sport invernali".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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