Art. 11

LEGGE 8 marzo 1991, n. 81

In vigore dal 31 mar 1991
Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale 1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell' ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento. 2. Le regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali. 3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.
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