Art. 4
LEGGE 8 marzo 1991, n. 81
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 8 marzo 1991, n. 81
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L'articolo stabilisce le condizioni obbligatorie per potersi iscrivere all'albo dei maestri di sci. Per accedere è necessario aver conseguito la specifica abilitazione professionale. Inoltre, l'interessato deve essere maggiorenne, avere la cittadinanza italiana o di un Paese della Comunità economica europea e possedere il diploma della scuola dell'obbligo. Sono infine richiesti un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla ASL di residenza e l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione dalla professione, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.
La norma definisce i requisiti minimi personali, formativi e legali necessari per ottenere l'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci.
Si applica a coloro che intendono iscriversi all'albo professionale dei maestri di sci in possesso della relativa abilitazione.
Un cittadino maggiorenne in possesso del diploma di scuola dell'obbligo e dell'abilitazione di maestro di sci richiede l'iscrizione all'albo. Per completare la procedura, presenta il certificato medico rilasciato dalla propria unità sanitaria locale e attesta di non avere condanne penali con interdizione dalla professione.
Per l'iscrizione è necessario possedere l'abilitazione e presentare il certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dall'unità sanitaria locale di residenza; non sono previste sanzioni nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.