Art. 3
LEGGE 8 marzo 1991, n. 81
In vigore dal 31 mar 1991
Albo professionale dei maestri di sci
1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'.
2. L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-03-08;81#art-3