Art. 5
LEGGE 8 marzo 1991, n. 81
In vigore dal 31 mar 1991
Trasferimento
1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro, nonchè per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli .
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