Art. 2
LEGGE 8 marzo 1991, n. 81
In vigore dal 31 mar 1991
Oggetto della professione di maestro di sci
1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci.
Storico versioni
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