Art. 7

LEGGE 8 marzo 1991, n. 81

In vigore dal 31 mar 1991
Materie di insegnamento 1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.
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