Art. 8

LEGGE 8 marzo 1991, n. 81

In vigore dal 31 mar 1991
Competenze della Federazione italiana sport invernali 1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli della presente legge. 2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all', dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.
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