Art. 14
LEGGE 8 marzo 1991, n. 81
In vigore dal 31 mar 1991
Collegi interregionali
1. Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci.
2. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali così costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali.
3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.
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