Art. 14

LEGGE 8 marzo 1991, n. 81

In vigore dal 31 mar 1991
Collegi interregionali 1. Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci. 2. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali così costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali. 3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.
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LEGGE 8 marzo 1991, n. 81 (Art. 14 Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.) — Testo vigente | Portale Normativo