Art. 18
LEGGE 8 marzo 1991, n. 81
In vigore dal 31 mar 1991
Esercizio abusivo della professione
1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.
Nota all':
- Il testo dell'art. 348 del codice penale è il seguente:
"Art. 348 (Abusivo esercizio di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione".
Storico versioni
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