Art. 17

LEGGE 8 marzo 1991, n. 81

In vigore dal 31 mar 1991
Sanzioni disciplinari e ricorsi 1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione scritta; b) censura; c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno; d) radiazione. 2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento. 3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti. 4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.
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LEGGE 8 marzo 1991, n. 81 (Art. 17 Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.) — Testo vigente | Portale Normativo