Art. 16

LEGGE 8 marzo 1991, n. 81

In vigore dal 31 mar 1991
Funzioni del collegio nazionale 1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci: a) elaborare le norme della deontologia professionale; b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali; c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei maestri di sci; d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame; e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero; f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione; g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.
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