Art. 16
LEGGE 8 marzo 1991, n. 81
In vigore dal 31 mar 1991
Funzioni del collegio nazionale
1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:
a) elaborare le norme della deontologia professionale;
b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei maestri di sci;
d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;
e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;
f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.
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