Art. 20

LEGGE 8 marzo 1991, n. 81

In vigore dal 31 mar 1991
Scuole di sci 1. Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformità ai seguenti orientamenti: a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in un stazione invernale; b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attività; c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse.
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