Art. 21

LEGGE 8 marzo 1991, n. 81

In vigore dal 31 mar 1991
Corsi ed istruttori del Club alpino italiano 1. Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi delle lettere d) ed e) dell' della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori. 2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni. 3. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo. 4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo. Nota all': - Il testo delle lettere d) ed e) dell' della legge n. 91/1963 (Riordinamento del Club alpino italiano) è il seguente: "Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite: (Omissis); d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d)".
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