Art. 15

LEGGE 8 marzo 1991, n. 81

In vigore dal 31 mar 1991
Collegio nazionale dei maestri di sci 1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonchè da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali. 2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
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