Capo IX
Art. 59
Controlli tecnici effettuati nei Paesi membri della Comunità economica europea
In vigore dal 27 gen 1991
1. Ai fini della importazione e commercializzazione di prodotti industriali che ai sensi delle leggi vigenti sono sottoposti per motivi di sicurezza a verifica di conformità a norme e specifiche tecniche, può essere riconosciuta la equipollenza di controlli, analisi e prove effettuati in altri Stati membri, idonei a certificare un livello di sicurezza equivalente.
2. Su richiesta dell'importatore e sulla base della documentazione certificatoria del medesimo esibita, il riconoscimento è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, nel caso di norme specifiche tecniche ricadenti nella competenza propria di altra amministrazione, del Ministro preposto alla amministrazione medesima.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-59