Capo IX
Art. 54
Sicurezza dei giocattoli: criteri di delega
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/378/CEE dovrà:
a) fornire la definizione di "giocattolo";
b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei giocattoli conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;
c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del giocattolo sul mercato CEE;
d) disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o su entrambi, del marchio "C.E." da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;
e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione dei giocattoli.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-54