Capo IX
Art. 56
Recipienti semplici a pressione: criteri di delega
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/404/CEE dovrà assicurare che:
a) si tenga conto dell'esigenza di garantire la protezione delle persone e dei beni nell'utilizzazione dei recipienti semplici a pressione, sempre che ciò non costituisca modifica dei criteri costruttivi;
b) siano definiti i requisiti degli organismi di certificazione, le procedure di autorizzione e i controlli sui medesimi.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-56