Capo IX

Art. 56

Recipienti semplici a pressione: criteri di delega

In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/404/CEE dovrà assicurare che: a) si tenga conto dell'esigenza di garantire la protezione delle persone e dei beni nell'utilizzazione dei recipienti semplici a pressione, sempre che ciò non costituisca modifica dei criteri costruttivi; b) siano definiti i requisiti degli organismi di certificazione, le procedure di autorizzione e i controlli sui medesimi.
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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-56

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Recipienti semplici a pressione: criteri di delega (Art. 56 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990).) — Testo vigente | Portale Normativo