Capo IX

Art. 55

Carrelli semoventi per movimentazione: criteri di delega.

In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/663/CEE e della direttiva della Commissione 89/249/CEE dovrà: a) precisare le modalità di immissione sul mercato, di messa in servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori; b) fare salva, compatibilmente con le disposizioni delle direttive da attuare, l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro e gli aspetti di sicurezza; c) prevedere la possibilità di controlli per sondaggio; d) indicare i metodi da seguire ai fini della effettuazione delle prove di stabilità, di visibilità e di funzionamento per i carrelli di movimentazione.
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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-55

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