Capo IX
Art. 55
Carrelli semoventi per movimentazione: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/663/CEE e della direttiva della Commissione 89/249/CEE dovrà:
a) precisare le modalità di immissione sul mercato, di messa in servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori;
b) fare salva, compatibilmente con le disposizioni delle direttive da attuare, l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro e gli aspetti di sicurezza;
c) prevedere la possibilità di controlli per sondaggio;
d) indicare i metodi da seguire ai fini della effettuazione delle prove di stabilità, di visibilità e di funzionamento per i carrelli di movimentazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-55