Capo IX
Art. 57
Cosmetici: criteri di delega
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/667/CEE dovrà assicurare che:
a) siano adeguate le disposizioni della legge 11 ottobre 1986, n. 713, all'interpretazione vincolante della direttiva del Consiglio 76/768/CEE resta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ferma restando la necessità di tutelare la salute pubblica;
b) sia ammessa la possibilità che in aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale dei prodotti cosmetici sia espresso anche in unità di misura diverse, adottate in altri Paesi;
c) sia demandato a decreti del Ministro della sanità, da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adeguamento delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti cosmetici a eventuali norme comunitarie;
d) sia garantito al Ministero della sanità e alle regioni un continuo aggiornamento delle notizie sulle sostanze utilizzate nei cosmetici nazionali e d'importazione, anche mediante obbligo per le aziende interessate, di fornire, singolarmente tramite le associazioni di categoria, i relativi dati su supporto magnetico secondo modalità e caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro della sanità;
e) sia resa obbligatoria la comunicazione della cessazione di attività da parte dei produttori e importatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-57