Capo IX

Art. 58

Prezzi delle specialità medicinali: criteri di delega

In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/105/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) sia previsto un termine non superiore a sei mesi per l'emanazione di un provvedimento del Comitato interministeriale prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanità, che adegui il metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali ai criteri stabiliti dalla direttiva; b) siano disciplinate le modalità del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale e le modalità dell'indicazione del prezzo sulle confezioni del prodotto, nel caso in cui venga riconosciuto al richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo dallo stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per la pronuncia dell'autorità competente; c) sia individuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima - la "pubblicazione appropriata" per la divulgazione delle informazioni da parte delle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla direttiva.
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