Art. 63
LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428
In vigore dal 6 mar 1992
(Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali)
1. I soggetti di cui all' del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242,
e successive modificazioni ed integrazioni,
che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilità dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempire all'obbligo di compilare i moduli previsti del predetto decreto ministeriale.
2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalità prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli , comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1,
e successive modificazioni ed integrazioni,
sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni.
3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilità ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalità prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1,
e successive modificazioni ed integrazioni,
sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all', punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989.
4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di quattro volte.
5. I piccoli produttori, di cui all' del decreto ministeriale di cui al comma 1,
e successive modificazioni ed integrazioni,
che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilità per le quantità di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2 milioni.
6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell' della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1 giugno 1991.
8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.
Storico versioni
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