Titolo I

Art. 4

Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione

In vigore dal 11 ago 2004
1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell' della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell', comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell', comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86. 2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunità economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle. 3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto,d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-4

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