Titolo II›Capo I
Art. 7
Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE deve avvenire in conformità ai seguenti principi:
a) abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti, previsti dalla direttiva, in tema di onorabilità, qualificazione e idoneità professionale;
b) abilitare le società di revisione che soddisfino almeno ai requisiti di cui all', lettera b), della direttiva;
c) disciplinare la responsabilità anche di carattere penale delle persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei loro dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione dell'applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
136.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-7