Titolo IICapo I

Art. 6

Medici specialisti: criteri di delega.

In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovrà comunque assicurare che: a) siano individuate le incompatibilità per coloro che frequentano i corsi di specializzazione; b) sia esclusa qualsiasi possibilità di trasformazione del rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato; c) la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di orario di servizio, salva la possibilità di usufruire, senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti in strutture sanitarie di altri Stati membri delle Comunità europee fermo restando quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; d) le strutture universitarie e quelle collegate con le università mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri oggettivi di idoneità ai compiti didattici, di ricerca e assistenziali, necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di livello adeguato a quello richiesto dalla direttiva; e) la tipologia e la durata delle scuole di specializzazione siano comune a due o più Stati membri; f) la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di medico in formazione spcialistica sia caratterizzata da criteri di programmazione generale, nazionale e regionale, delle esigenze di formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità; g) nella scuole di specializzazione sia prevista una riserva di posti, nell'ambito della dotazione ordinaria, a favore dei medici dell'Amministrazione militare e dei medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo, purchè abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di ammissione previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sarà annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all' della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo