Capo III
Art. 20
Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in società con azioni quotate nei mercati regolamentati: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
(Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in
società con azioni quotate nei mercati regolamentati: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/627/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione nazionale per le società e la borsa e alle società partecipate delle variazioni intervenute rispetto ad una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, detenuta in società con azioni quotate nei mercati regolamentati;
b) determinazione delle soglie delle partecipazioni di cui alla lettera a) e delle relative variazioni, con attribuzione al Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, del potere di modificarne le relative entità;
c) obbligo di informazione al pubblico, entro breve termine, da parte delle società che ricevono la comunicazione di cui alla lettera a) e, in caso di inosservanza, potere della Commissione nazionale per le società e la borsa di provvedere a spese della società inadempiente;
d) estensione delle informazioni di cui alla lettera c) anche alle partecipazioni note o rilevate all'entrata in vigore del decreto legislativo;
e) disciplina, con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa da emanarsi d'intesa con le Autorità di vigilanza competenti per legge, del potere di concedere eccezionalmente dispense dagli obblighi di informazione;
f) integrale e puntuale recepimento dell' della direttiva per il computo dei diritti di voto ai fini degli obblighi di comunicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-20